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Presupposti per la decorrenza della prescrizione

Argomento: Della tutela dei diritti
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., SS.UU., 29 gennaio 2021, n. 2146)

stralcio a cura di Carla Bochicchio

"(...) 4.2 Nel caso in esame, l'erronea sussunzione in effetti sussiste nella forma di trarre dalla norma, correttamente eletta ai fini dell'applicazione, conseguenze giuridiche sulla fattispecie concreta qui sussistente tali da contraddire la pur corretta interpretazione da cui erano state prese le mosse. Invero, il Tribunale ha individuato come norma applicabile per individuare il dies a quo da cui decorre la prescrizione del diritto l'art. 2935 c.c.: in effetti, non l'ha espressamente invocata, ma l'ha lasciata inequivocamente intendere laddove richiama la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui la decorrenza del termine prescrizionale scatta da quando "il soggetto danneggiato abbia avuto o avrebbe potuto avere - usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - una sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato" (motivazione, pagina 9). Ed è questa, in effetti, la corretta interpretazione dell'espressione "dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", che l'art. 2935 c.c., presenta in modo netto quanto, peraltro, conciso: la giurisprudenza di legittimità ha elaborato con adeguata attenzione, rapportandolo anche a specie peculiari di diritti soggettivi, il paradigma della possibilità di avvalersi della propria specifica posizione giuridica - resercizio" che dall'astratta titolarità conduce al concreto vantaggio -, tenendo in conto, come principio insito in ogni specie di diritto soggettivo, che il termine prescrizionale non può essere inteso, quanto alla sua decorrenza, come strumento che non rispetti l'equilibrio sistemico tra i valori coinvolti: da un lato la certezza giuridica - che si riflette, in termini di privato interesse, anche sul soggetto danneggiante -, e dall'altro l'effettività del diritto riconosciuto al danneggiato, id est il conferimento di una possibilità reale, e non quindi meramente astratta, di esercitarlo, quale tutela che ne presiede la sussistenza per un congruo tempo di fruibilità da parte del suo titolare (fondamentale al riguardo è l'insegnamento di S.U. 11 gennaio 2008 n. 576, confermato poi da S.U. 18 novembre 2008 n. 27337 - arresto, quest'ultimo, citato anche nella impugnata sentenza -; la linea interpretativa che ne è discesa è stata descritta, da ultimo, in Cass. sez. 3, ord. 10 giugno 2020 n. 11097). 4.3 [continua ..]

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